Sez. 1 - , Ordinanza n. 9147 del 19/05/2020 (Rv. 657638 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Diritto all’oblio - Definizione - Persistente pubblicazione “on line” di notizia di cronaca - Diritto alla deindicizzazione - Condizioni - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)