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Sez. 1, Sentenza n. 9473 del 10/09/1993 (Rv. 483719 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Atto di appello - Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo per il trasferimento del procuratore - Efficacia giuridica - Notifica presso il nuovo domicilio del procuratore - Intempestività - Esclusione in conseguenza della precedente notifica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483719-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito

Con riguardo alla notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 330 comma primo, ultima parte, cod. proc. civ., la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se il trasferimento non sia stato comunicato alla controparte, atteso che il dato di riferimento personale prevale su quello topografico e che non sussiste un onere del detto procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, la cui individuazione è onere dell'istante la notificazione. Nè la suddetta notifica esclude l'intempestività della successiva notifica che deve essere effettuata, nel nuovo domicilio del procuratore risultante dalla relata della prima notifica, ove avvenga dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)