Sez. 1, Sentenza n. 26635 del 29/04/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 240531 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato d'arresto europeo - Autorità giudiziaria emittente - Individuazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 28 della L. 22 aprile 2005, n. 69, la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo spetta all'autorità giudiziaria che procede, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica che tiene conto non solo del considerevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'emissione della misura coercitiva e l'emissione del mandato d'arresto europeo, ma anche dell'esigenza che l'organo emittente sia pienamente a conoscenza dell' "iter" processuale compiuto, sì da assolvere ai numerosi incombenti che la legge pone al riguardo. (Nel caso di specie, relativo ad un conflitto negativo di competenza insorto tra il G.i.p., che aveva emesso le ordinanze di custodia cautelare, ed il Tribunale, presso il quale il procedimento risultava successivamente pendente per il merito, la Corte ha indicato nel Tribunale il giudice competente).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 30, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)