Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 94 Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio
1. Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidita'; il personale suddetto puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale e' assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonche' la corresponsione di una indennita' una tantum proporzionata al grado di invalidita' e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalita' per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.3133a
Art. 95 Accordi sindacali
1. Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresi' oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
3. Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.20
Capo VIII. Norme transitorie e finali
Art. 96 Disciplina provvisoria del personale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:
a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato.
I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;
c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilita' dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilita' competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;
i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico piu' favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza piu' favorevole di trattamento economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;
m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1 gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;
o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto e' inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312;
p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonche', qualora entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianita' di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessita' di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto e' riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.
s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 97 Tabelle organiche dei dirigenti
1. Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole:
"Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".
2. I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.
3. Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.
4. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.
Art. 98 Banda musicale
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso.
Art. 99 Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.
Art. 100 Amministrazione e contabilita'
1. Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.
2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, gia' a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.14
Art. 101 Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza
1. Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facolta' di contrarre matrimonio sono abrogate.
Art. 102 Concorso pubblico straordinario per ispettore
1. Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non piu' di 500 posti, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.
3. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e' fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovra' avere inizio entro i successivi 60 giorni.
4. Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:
1) diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di piu' commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonche' i criteri per l'accertamento della idoneita' fisico-psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali.
6. I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
7. Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
8. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o piu' regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.
9. Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalita' fissate nel precedente comma.
10. I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro
anni dall'ingresso in carriera.
11. Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.
Art. 103 Personale amministrativo
1. Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unita'. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera' con i seguenti criteri:
1) per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.
2. Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
3. Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
4. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti e' proporzionalmente ridotta di 2.500 unita' a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
Art. 104 Norme transitorie in materia di giurisdizione
1. I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia.
2. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Art. 105 Condono disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
Art. 106 Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali
1. Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Art. 107 Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
3) possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.
Art. 108 Cessazione anticipata dal servizio
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta', ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
3. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza.
4. L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.
Art. 109 Emanazione dei decreti delegati
1. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato e' sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
2. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Art. 110 Mutamento di denominazioni
1. Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
Art. 111 Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1. Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
3. In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 112 Trattamento pensionistico nella fase di transizione
1. Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
2. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Art. 113 Relazione del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
Art. 114 Divieto di iscrizione ai partiti politici
1. Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.2568913151617