Sez. L, Sentenza n. 12757 del 13/12/1995 (Rv. 495044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Mancanza della forma scritta dell'accordo posto a fondamento della domanda - Rigetto di quest'ultima - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI
La mancanza della forma scritta dell'accordo aziendale posto a fondamento della domanda del lavoratore non esclude - sempreché' tale accordo sia stato altrimenti provato - la fondatezza della domanda stessa, essendo detta forma richiesta, in relazione a tale tipo di accordo, non "ad substantiam" ma "ad probationem tantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2072, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)