Sez. 3, Sentenza n. 2414 del 22/12/1969 Ud. (dep. 31/03/1970) Rv. 114364 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - NUOVA DISCIPLINA - IN GENERE - ESTENSIBILITA ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - LIMITI PER LE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE AD ESSE SPETTANTI - AMBITO DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE PENALE STATALE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - NUOVA DISCIPLINA - IN GENERE - ESTENSIBILITA ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - LIMITI PER LE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE AD ESSE SPETTANTI - AMBITO DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE PENALE STATALE.*
La disposizione dell'art 21 legge 6 agosto 1967, n 765 con lo stabilire la estensibilita della nuova normativa urbanistica, 'in quanto applicabilè alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano, 'salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettantì, ecc non si puo interpretare quale rinuncia da parte dello stato, in favore delle regioni e delle province in essa indicate, al suo potere esclusivo di rafforzare, quando sia opportuno, con la sanzione penale ogni disposizione precettiva, non escluse quelle attinenti all'assetto urbanistico del Paese. La disposizione in questione ha soltanto voluto lasciar integro il diritto primario delle dette regioni e province di emanare nella materia urbanistica norme particolari in vista di situazioni e di interessi locali, ma cio sempre in modo che tali norme, quando emanate, si inseriscano, come precetto (e cioe come comando di fare, o comando di non fare) nella legislazione penale statale, nella quale trovano la integrazione della norma sanzionatoria.*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)