Sez. 1, Sentenza n. 990 del 27/02/1978 (Rv. 390334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - AVANZI DI GESTIONE DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - AVANZI DI GESTIONE DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Gli avanzi di gestione di enti o istituzioni pubbliche non costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile quando abbiano, come nel caso degli enti ospedalieri, una destinazione legale predeterminata, per essere interamente vincolati alla copertura delle spese dell'attivita istituzionale dell'Esercizio successivo o alla riduzione dei costi dei servizi che, nell'ambito di tale attivita, essi offrono al pubblico. (Conf 3352/76, mass n 382146; (Conf 750/75, mass n 374102; (Conf 594/74, mass n 368378).*
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 20, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 17, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 18, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 34, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 81, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 82, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 83, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)