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Sez. 1, Ordinanza n. 219 del 09/02/1976 Cc. (dep. 08/04/1976) Rv. 133193 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133193-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITA.*

La Forma di notificazione prevista dall'art 173 cod proc pen per l'imputato latitante od evaso non ammette equipollenti, salvo il caso della consegna dell'atto a mani dell'imputato. Pertanto, le notificazioni all'imputato latitante od evaso devono essere eseguite unicamente mediante deposito in cancelleria, con avviso al difensore, anche se sia noto il luogo di abitazione dell'imputato, non potendosi ritenere consentita, valida ed efficace una notifica presso l'abitazione dalla quale il latitante si e allontanato per sottrarsi alla cattura e l'evaso alla detenzione. Tuttavia quando l'imputato latitante od evaso abbia ritualmente eletto domicilio per le notificazioni, queste sono validamente eseguite mediante consegna dell'atto al domiciliatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)