Sez. 5, Sentenza n. 2542 del 04/05/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 216363 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il provvedimento - Conclusioni del PM in udienza - Non vincolano il giudice anche se consistono in richiesta di non convalidare.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA
In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il provvedimento restrittivo indipendentemente dalle diverse conclusioni prese dal rappresentante del PM in udienza. Invero, l'ordinanza che concede o nega la convalida dell'arresto, deve motivare adeguatamente in merito all'esito di tale esame, che non deve esaurirsi in un mero controllo di legalità formale, ma deve pur sempre essere limitato alla verifica dell'esistenza del "fumus commissi delicti".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 379, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 566 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 566 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)