Sez. T, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2025 (Rv. 674071-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l’acquisto della prima casa - Immobile in comunione e pro indiviso - Rivendita entro il quinquennio - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Responsabilità solidale degli acquirenti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell'agevolazione ex art. 1, nota II bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, prevista per l'ipotesi di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)