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Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 19/04/2013 (Rv. 626735 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposte addizionali all'imposta di consumo sull'energia elettrica - Soggetto obbligato nei confronti dell'Erario - Produttore - Configurabilità - Consumatore - Soggetto estraneo al rapporto tributario - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626735-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Le imposte addizionali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, ai sensi degli artt. 52 e 54 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono legittimamente dovute e riscosse in capo al fornitore-produttore, che assume la veste di soggetto obbligato nei confronti dell'Erario, in quanto il rapporto tributario inerente al pagamento si svolge tra l'Amministrazione finanziaria ed il fornitore di energia elettrica e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore, nei confronti del quale il fornitore, in esito al pagamento e dunque su un piano solo civilistico, può riversare l'onere assolto mediante rivalsa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511, Legge 27/01/1989 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)