Sez. 2, Sentenza n. 3863 del 11/06/1986 (Rv. 446700 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO VIOLENTO O CLANDESTINO DEI BENI SOCIALI DA PARTE DI UNO DEI DUE SOCI DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE - SPOGLIO IN DANNO DELL'ALTRO SOCIO - CONFIGURABILITÀ.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO VIOLENTO O CLANDESTINO DEI BENI SOCIALI DA PARTE DI UNO DEI DUE SOCI DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE - SPOGLIO IN DANNO DELL'ALTRO SOCIO - CONFIGURABILITÀ.*
Nelle società di persone composte di due soli soci l'esclusione del socio può essere disposta solo dal tribunale a conclusione di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che la eventuale delibera sociale di esclusione è priva di efficacia e, quindi, sussiste spoglio in danno del socio escluso, tutelabile con l'Azione di reintegrazione a norma dell'art. 1168 cod. civ., qualora l'altro socio si impossessi in modo violento o clandestino dei beni sociali da lui detenuti nella qualità di socio amministratore. (V 703/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)