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Sez. U, Sentenza n. 8681 del 04/10/1996 (Rv. 499915 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di sanzioni per le violazioni dei precetti sull'I.V.A. - Carattere esaustivo - Regole ex D.M. 1 settembre 1931 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499915-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

Le disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 disciplinano compiutamente la materia delle sanzioni per le violazioni dei precetti sulla Imposta sul Valore Aggiunto dettati nella stessa fonte legislativa ed escludono la applicabilità delle regole di cui al D.M. 1 settembre 1931 (dettante norme per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie per le violazioni delle leggi finanziarie) e, in particolare, della circostanza attenuante prevista dall'art. 1 di questo Decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST., DM Finanze 01/09/1931

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)