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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 107 del 2019

Decisione
decisa il 2019-04-17, depositata il 2019-05-02
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:107
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 40662

  • Pronunce della Corte costituzionale
  • Omissioni materiali contenute nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019
  • Correzione.
Leggi la massima
È disposta (su istanza della Regione Lombardia) la correzione delle omissioni materiali contenute nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019, che - solo per evitare fraintendimenti sulla portata della adottata declaratoria di illegittimità costituzionale - è così sostituito: "1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).".

Parametri

  • art. 32 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 9 del 9-25 gennaio 2019. Vista l'istanza di correzione di «errore materiale» proposta dalla Regione Lombardia; udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis.
punto 1
Considerato che nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019 non è specificato che l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), è dichiarato illegittimo nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); che nel dispositivo della medesima sentenza n. 9 del 2019 non è specificato che l'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017 è dichiarato illegittimo nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale); che, sebbene dalla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo si deduca che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata alle parti anzidette delle disposizioni impugnate, appare necessario apportare la suddetta specificazione per evitare fraintendimenti sulla portata della declaratoria di illegittimità costituzionale. Ravvisata la necessità di correggere tali omissioni materiali.
punto 2
Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 9 del 2019 il dispositivo sia così sostituito: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze