Sez. L, Sentenza n. 8713 del 07/05/2004 (Rv. 572712 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Atti unilaterali - Interpretazione - Regole relative ai contratti - Applicabilità - Valutazioni del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sia congruamente motivata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, in base all'interpretazione letterale e sistematica delle clausole di un bando di concorso per il passaggio dei dipendenti dall'area A all'area B, dalla posizione B1 a quella B2 all'interno dell'area B, e dall'area B all'area C, che alla selezione per quest'ultimo passaggio potessero partecipare solo i dipendenti entrati a far parte dell'area B per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale e non anche quelli inseriti nell'area B per effetto del positivo esito di altra contemporanea selezione interna).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)