Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari
Testo in vigore al
Capo II. Disposizioni concernenti prodotti particolari
Art. 19 B i r r a
1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8.
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11.
3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 15.".
Art. 20 B u r r o
1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.".
Art. 21 C a m o m i l l a
1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.".
2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La camomilla puo' essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata.
3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati puo' essere posto in commercio solo con la denominazione: 'camomilla macinata industriale'.".
Art. 22 Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari
1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. E' denominata 'farina di grano tenero' il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.".
2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.".
3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: "Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite da: "Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".
Art. 23 Formaggi freschi a pasta filata
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.
3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalita' previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:
a) denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantita' di prodotto sgocciolato;
d) la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonche' la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi puo' essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f) le modalita' di conservazione;
g) la dicitura di identificazione del lotto;
h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette.".
Art. 24 Margarina e grassi idrogenati
1. L'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.".
Art. 25 Miele
1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.".
2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il 'miele con pezzi di favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;
b) la quantita' netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita puo' essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
c) l'indicazione 'vergine integrale' qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7.
3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.
5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.".
Art. 26 Olio di oliva e di semi
1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni;
c) l'art. 70 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.
Art. 27 Pomodori pelati e concentrati di pomodoro
1. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.
2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;
b) la sede dello stabilimento;
c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.
2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b).
3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanita', al Ministero dell'agricoltura e foreste nonche' all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.".
Art. 28 R i s o
1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.
2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purche' sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato".
2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente:
"Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varieta' e puo' essere indicato il gruppo di appartenenza".
3. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati.
Art. 29 Norme finali
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari e relative modalita', diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'.
Art. 30 Norme transitorie
1. E' consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.
2. E' altresi' consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTELLI