Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996
Testo vigente
Capo III. Continuita' assistenziale
Art. 48 Criteri generali
1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
2. La continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e' strutturata a livello locale dalla Azienda competente per territorio.
3. Gli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 1, lett. e, del decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 517/93, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi di medicina generale e guardia medica, devono prevedere che 1e attivita' di continuita' assistenziale siano svolte:
a) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
b) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare;
c) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo.
4. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge attivita', mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
5. Gli accordi regionali devono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3 lett. a e b, previo parere del comitato consultivo locale di cui all'art. 11.
Art. 49 Incarichi
1. Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali previsti dal comma 3 dell'articolo precedente e in costanza della vigente normativa le Regioni, in concomitanza con la pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria, pubblicano, a seguito di formale determinazione e comunicazione delle Aziende, anche quelle carenti per la continuita' assistenziale.
2. L'Azienda conferisce gli incarichi a tempo indeterminato:
a) ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma seguente;
b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 20, comma 6.
3. Gli interessati presentano domanda alle Aziende, che hanno disponibili le zone carenti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le Aziende interpellano entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli orari di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett. a, in base all'anzianita' d'incarico a tempo indeterminato nelle attivita' di continuita' assistenziale; qualora sussistano ulteriori zone carenti interpellano i medici nell'ordine del punteggio di cui al comma 2, lett. b).
5. Il medico interpellato per la copertura del turno vacante deve presentarsi entro 10 giorni presso l'Azienda per l'accettazione dell'incarico e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attraverso la quale l'Azienda accerta l'insussistenza di cause di incompatibilita' (v. all. "L").
6. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo adeguata giustificazione e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 5.
7. L'Azienda conferisce l'incarico a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
8. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla sanita' della regione di residenza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilita'.
Art. 50 Massimali
1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda.
2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di 500 o 266 scelte.
Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente accordo.
3. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita', secondo l'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario.
4. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza.
5. Il medico decade dall'incarico qualora:
- insorga una situazione di incompatibilita';
- lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.
Art. 51 Assenze giustificate
1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
1) a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno;
2) b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
3) c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata;
4) d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni.
5) e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni;
6) f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni;
7) g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non puo' superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.
Art. 52 Compiti del medico
1. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti.
2. Il medico e' tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro.
3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 6 ore.
4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attivita' settimanale ai sensi dell'art. 50 puo' consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, puo' essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.
5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
1) a - nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito;
2) b - generalita' del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
3) c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
4) d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
6. Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuita' assistenziale', fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.
7. Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che e' costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
Art. 53 Competenze delle Aziende
1. L'Azienda e' tenuta a fornire al medico di continuita' assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
2. L'Azienda garantisce altresi' che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici.
3. La Azienda predispone i turni e assegna le sedi di attivita', sentito il comitato ex art. 11 e sentiti i medici interessati, nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra. Provvede altresi':
a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuita' assistenziale.
Art. 54 Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie
1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuita' assistenziale in capo al medico di libera scelta, e' tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Art. 55 Sostituzioni
1. Il medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione.
2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda.
3. L'incarico di sostituzione non puo' essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni.
L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilita' oraria e utilizza i medici in reperibilita'.
6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilita' di assicurare l'attivita', qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilita' oraria perche' lo sostituisca.
Art. 56 Organizzazione della reperibilita'
1. L'Azienda organizza turni di reperibilita' domiciliare nei seguenti orari:
1) dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; dalle ore 13,00 alle 14,30 dei soli giorni prefestivi;
2) dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
2. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti.
3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun turno, non puo' superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda puo' organizzare il servizio con i medici gia' convenzionati di continuita' assistenziale, che si dichiarano disponibili.
5. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
6. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
7. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art.
3.
8. Nelle Aziende presso le quali non sia organizzato il sistema di reperibilita', e' consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purche' ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilita' al massimo entro il giorno successivo.
9. La sostituzione di cui al comma precedente puo' avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non puo' avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.
Art. 57 Assistenza ai turisti
1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano localita' di notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti utilizzando le disposizioni del presente capo.
2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.
3. Il trattamento economico e' definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.
Art. 58 Trattamento economico
1. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:
| | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 |
| | | | |
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| orario professionale | 11.054 | 11.330 | 11.511 |
| incremento quadrriennale | 569 | 583 | 592 |
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| indennita' oraria | 6.665 | 6.832 | 6.941 |
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| indennita' piena disponibilita' | 2.298 | 2.355 | 2.477 |
| incremento quadriennale | 279 | 286 | 291 |
| | | | |
| | 01.09.96 | 01.09.96 |
| | | |
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| orario professionale | 11.914 | 12.271 |
| incremento quadrriennale | 613 | 631 |
| | | |
| indennita' oraria | 7.184 | 7.400 |
| | | |
| indennita' piena disponibilita' | 2.477 | 2.551 |
| incremento quadriennale | 301 | 310 |
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2. L'onorario professionale e' incrementato, per ogni ora di attivita', dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo e' corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, punto c, 2 alinea.
5. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita', nonche' adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto d el Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.375% a carico del medico.
8. L'Azienda versa all'Enpam, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 1, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.
Art. 59 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuita' assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
2. Il contratto e' stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) lire 1,5 miliardo per morte od invalidita' permanente;
b) L. 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
Capo IV. Attivita' territoriali programmate
Art. 60 Attivita' programmate
1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attivita' territoriali programmate, puo' utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici convenzionati per l'assistenza primaria o per il servizio di continuita' assistenziale, secondo l'ordine delle seguenti priorita':
1) a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte;
2) b - medici convenzionati per la continuita' assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' d'incarico;
3) c - medici convenzionati per la continuita' assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' di incarico.
2. Non e' utilizzabile il medico che esercita piu' di una delle attivita' disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attivita' presso soggetti pubblici o privati. L'attivita' cessa al raggiungimento di 500 scelte o con la cessazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria o di continuita' assistenziale.
3. L'attivita' non puo' superare le 12 ore settimanali.
4. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di priorita' indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.
5. Il medico interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia. L'assegnazione dell'attivita' deve risultare da provvedimento del Direttore generale.
Art. 61 Compenso
1. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi Enpam, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.
Art. 62 Rapporti con i responsabili del distretto
1. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario responsabile del distretto ed e' tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.
Capo V. Emergenza sanitaria territoriale
Art. 63 Incarichi
1. Per lo svolgimento delle attivita' di emergenza sanitaria territoriale, di cui al D.P.R. 27.3.1992, nell'ambito della programmazione regionale, le Aziende, dopo aver espletato le proce- dure di cui all'art. 50, comma 3, conferiscono incarichi a tempo indeterminato secondo il seguente ordine di priorita':
- a medici gia' incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al capo III;
- a medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda;
- a medici incaricati a tempo indeterminato di continuita' assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda;
- a medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo l'ordine derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 20, comma 6 con priorita' per i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a), b), e c) vengono conferiti secondo l'anzianita' d'incarico al momento della pubblicazione del turno vacante.
3. I medici devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneita' rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art. 22 del D.P.R. 41/91 o dall'art. 66.
4. Previa determinazione formale del Direttore Generale, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno le Aziende comunicano alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, gli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale.
Art. 64 Massimale orario
1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusivita' del rapporto.
2. In via subordinata e solo temporaneamente l'incarico puo' essere conferito per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza.
3. Ai medici incaricati ai sensi dell'articolo precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 2, 3, 4 e 5.
4. L'attivita' continuativa non puo' superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non puo' essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
Art. 65 Compiti
1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti:
1) a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato;
2) b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attivita' presso apposite centrali operative.
2. I medici di cui al comma precedente possono:
- collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza;
- essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.
Art. 66 Idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza
1. Al fine di esercitare le attivita' indicate dal comma precedente i medici devono essere in possesso di attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
2. A tal fine:
1) a - le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico;
2) b - le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilita') dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di
cui deve3) essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino regionale;
4) c - al corsi partecipano, in via prioritaria, i medici gia' incaricati nei servizi di continuita' assistenziale secondo l'anzianita' di incarico presso la stessa Azienda ed in via subordinata i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune che ne facciano domanda, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici residenti in Aziende limitrofe, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale;
5) d - il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneita' allo svolgimento di attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
Art. 67 Assenze e sostituzioni
Art. 68 Trattamento economico
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante.
2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.