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Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 17/07/1974 (Rv. 370474 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONE - ININTELLEGIBILITA DELL'ATTO PER ALTERAZIONI E MUTILAZIONI - RITUALE NOTIFICAZIONE - EVENTUALI DIFFORMITA DALL'ORIGINALE - ONERE DELLA PARTE DI CONTROLLARLE - EFFETTI IN ORDINE AL DECORSO DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370474-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONE - ININTELLEGIBILITA DELL'ATTO PER ALTERAZIONI E MUTILAZIONI - RITUALE NOTIFICAZIONE - EVENTUALI DIFFORMITA DALL'ORIGINALE - ONERE DELLA PARTE DI CONTROLLARLE - EFFETTI IN ORDINE AL DECORSO DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*

Il difetto di corrispondenza fra l'originale di un atto e la copia notificata non comporta per se solo la nullita della notificazione, nullita che e determinata da vizi afferenti ai requisiti propri delle operazioni di notifica. La difformita dall'originale puo incidere sulla validita della notificazione solo nell'ipotesi in cui la copia contenga alterazioni o mutilazioni tali da rendere inintellegibile il contenuto intrinseco del provvedimento e non individuabile nelle sue forme essenziali l'atto notificato. E, una volta effettuata la notificazione senza vizi suoi propri, resta alla cura della parte controllare gli eventuali vizi dell'originale dell'atto notificato; con la conseguenza che se, fidando sulle risultanze della sola copia, la parte abbia fatto decorrere i termini per proporre impugnazione, deve a se imputare il rischio della formazione del giudicato sul provvedimento, il cui originale sia immune da vizi. (fattispecie riguardante notificazione di sentenza nella cui copia notificata era omessa l'indicazione della sottoscrizione di un giudice). (Conf sulla prima parte, 1417'71, mass n 351687; (V sulla seconda parte, 911'73, mass n 363271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)