Sez. U, Sentenza n. 392 del 18/02/1963 (Rv. 260520 - 01)
TRASCRIZIONE - EFFETTI - TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEI DANNI - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
TRASCRIZIONE - EFFETTI - TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEI DANNI - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
La trascrizione illegittima costituisce un fatto illecito, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda trascritta, ed obbliga al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti. L'esistenza di una trascrizione di una domanda, con cui si vanti una pretesa concernente un immobile, importa di regola un intralcio alla alienazione dell'immobile medesimo, ancorche quella pretesa sia infondata. In Sede di liquidazione dei danni il creditore deve dimostrare la sussistenza concreta di essi. (Conf 2695/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)