Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 22/05/1967 (Rv. 327518 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI A NORMA DELLA LEGGE N 1307 DEL 1963 - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI A NORMA DELLA LEGGE N 1307 DEL 1963 - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti adottati dal pretore in materia di differimento dell'esecuzione degli sfratti a norma della legge 30 settembre 1963, n. 1307, non hanno contenuto decisorio, ma hanno natura propriamente ordinatoria nel campo specifico della esecuzione per rilascio. Contro i suddetti provvedimenti non e ammesso il ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 30/09/1963 num. 1307 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)