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Sez. 3, Sentenza n. 5824 del 12/06/1999 (Rv. 527388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Atto di integrazione del contraddittorio - Deposito tardivo - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile nel caso in cui l'atto di integrazione del contraddittorio, regolarmente notificato, non sia depositato presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato dalla Corte stessa per l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)