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Sez. 3, Sentenza n. 1100 del 23/10/1970 Ud. (dep. 08/04/1971) Rv. 117549 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELUSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI MINORI OD ALTRI INCAPACI - LOCUZIONE 'PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILÈ - E COMPRENSIVA DI OGNI PROVVEDIMENTO, ANCHE DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMOLOGAZIONE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA CONIUGI.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117549-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELUSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI MINORI OD ALTRI INCAPACI - LOCUZIONE 'PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILÈ - E COMPRENSIVA DI OGNI PROVVEDIMENTO, ANCHE DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMOLOGAZIONE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA CONIUGI.*

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice tutela l'interesse relativo all'amministrazione della giustizia per quanto attiene all'adempimento degli obblighi civili derivanti da un provvedimento giurisdizionale e si concretizza in tre ipotesi, una delle quali consiste nel fatto di eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori o di altri incapaci (art 388, cpv, prima ipotesi). La locuzione 'provvedimento del giudice civilè e comprensiva di qualunque provvedimento del giudice civile, sia esso sentenza, ordinanza o decretò cio si evince anche dal confronto con la diversa frase usata nella prima parte dell'art 388 cod pen relativa all'altra ipotesi delittuosa consistente nell'inadempimento fraudolento di obblighi patrimoniali, in cui si prescrive in modo tassativo che deve trattarsi di una sentenza. La norma, inoltre, non fa distinzione tra provvedimenti di giurisdizione contenziosa e di giurisdizione volontaria ed entrambi sono tutelati penalmente quando riguardino l'affidamento, per ragioni di educazione, cura o custodia, dei minori o di altre persone incapaci. (fattispecie in tema di omologazione di separazione consensuale tra coniugi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)