Sez. L, Sentenza n. 11110 del 10/11/1997 (Rv. 509726 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Irrilevanza ex art. 5 cod. proc. nuovo testo - Applicabilità del nuovo principio alle controversie precedentemente proposte ancora pendenti - Conseguenze sull'estensione della competenza delle sezioni specializzate agrarie ex legge n. 29 del 1990.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
Per effetto dell'art. 5 del cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con l'art. 2 della legge n. 353 del 1990, secondo cui i mutamenti non solo dello stato di fatto ma anche normativi non incidono sulla competenza, così come determinata dallo stato di fatto e dalla legge relativi al momento della proposizione della domanda, nonché della norma transitoria, di cui all'art. 90 della stessa legge, come sostituito da ultimo con l'art. 1 del D.L. n. 432 del 1995, convertito con legge n. 534 del 1995, per cui detta regola si applica anche ai giudizi proposti anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 1993), ma alla stessa ancora pendenti, la controversia in materia di mezzadria di competenza del pretore, giudice del lavoro, per effetto della competenza "residuale" di cui all'art. 409, n. 2, cod. proc. civ., rimane attribuita alla competenza del medesimo benché l'art. 9 della legge n. 29 del 1990 abbia attribuito tutte le controversie in materia di contratti agrari alle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 2, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)