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Sez. 1, Sentenza n. 5236 del 24/10/1985 (Rv. 442527 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16, QUINTO, SESTO E SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LE AREE CON DESTINAZIONE EDILIZIA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442527-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16, QUINTO, SESTO E SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LE AREE CON DESTINAZIONE EDILIZIA - CONSEGUENZA.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la declaratoria d'illegittimità dell'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980 (così come la successiva declaratoria di incostituzionalità delle leggi posteriori che hanno reintrodotto in via provvisoria analoghe Disposizioni), riguarda solo i criteri di Determinazione dell'indennità per le aree con destinazione edilizia, con la conseguenza che le norme medesime rimangono applicabili nel diverso caso delle aree con destinazione agricola, in relazione alle quali non è configurabile un contrasto con gli indicati precetti costituzionali, stante il collegamento della liquidazione dell'indennità stessa con le effettive caratteristiche e con la destinazione economica del bene. Pertanto, con riguardo a procedimento espropriativo instaurato a norma del d.l. 31 ottobre 1967 n. 969 (convertito in legge 23 dicembre 1967 n. 1246) per la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, e soggetto all'applicazione del titolo II della legge n. 865 del 1971 a seguito della sua estensione a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello stato e degli altri enti pubblici (comma aggiunto all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 con la legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247), devono ritenersi operanti i criteri di liquidazione dell'indennità fissati dalle citate norme della legge del 1971 quando il bene espropriato risulti avere destinazione agricola. (V 5401/84, mass n 437104).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Decreto Legge 31/10/1967 num. 969, Legge 23/12/1967 num. 1247, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)