Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 246 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15482
- Edilizia popolare, economica e sovvenzionata
- Ges.ca.l.
- Contributi
- Obbligo di versamento a carico dei lavoratori dipendenti
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 241/1989.
Norme impugnate
- art. 1 legge 11 marzo 1988, n. 67
- art. 10, comma 1, legge 14 febbraio 1963, n. 60
- art. 35, comma 1, lett. a) legge 5 agosto 1978, n. 457
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e dell'art. 35, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavazza Mario ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n.60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), nella parte in cui stabiliscono, nei diversi periodi considerati, l'obbligo del versamento dei contributi Ges.ca.l. solo a carico dei lavoratori dipendenti, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
Che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a quo, questa Corte ha già preso in esame identica questione, comune anche al primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dichiarandone l'infondatezza con riferimento alla normativa antecedente, in essa non ravvisandosi "per le sue connotazioni contingenti, nell'indirizzo di finalità comunque abitative" quella "pregnante colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti" (sentenza n. 241 del 1989);
Che, non riscontrandosi valide ragioni o argomenti nuovi o comunque tali da mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze