Sez. 1, Sentenza n. 352 del 16/11/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137607 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NATURA - PROCESSUALITA - DICHIARAZIONI DI IMPUTATI E DI TERZI - VALORE PROBATORIO - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NATURA - PROCESSUALITA - DICHIARAZIONI DI IMPUTATI E DI TERZI - VALORE PROBATORIO - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
Gli Atti di polizia giudiziaria, ai quali si estende il regime garantistico, regolato per l'istruttoria in attuazione dell'art 24, secondo comma, cost, hanno, sul piano finalistico, natura processuale, e quindi le dichiarazioni o ammissioni di imputati o di terzi, raccolte in quella Sede, hanno forza probatoria al pari di quelle rese in qualsiasi altro momento processuale. Tuttavia, il giudice ha l'Obbligo, nel processo di formazione del libero convincimento di attendere ad un rigoroso controllo delle anzidette risultanze acquisite nel corso d'una relazione tra accusatore ed accusato con l'inevitabile violazione del principio dell'immediatezza.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)