diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 853 del 07/02/1979 (Rv. 397027 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINE - NATURA - TARDIVO DEPOSITO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397027-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINE - NATURA - TARDIVO DEPOSITO - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio e ordinatorio, e non perentorio, ed e inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)