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Sez. T, Sentenza n. 17215 del 01/06/2026 (Rv. 679336-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili - Attribuzione pro quota ai soci - Prova contraria - Contenuto - Estraneità alla gestione sociale - Irrilevanza - Estraneità alla “vita societaria” - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679336-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE

In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l'onere di fornire la prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell'estraneità alla gestione - circostanza di per sé irrilevante -, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l'assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell'esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.

Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)