Sez. 2, Sentenza n. 1662 del 16/02/1988 (Rv. 457686 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
L'impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta oltre che con ricorso, come richiesto dall'art. 1137 cod. civ., anche con atto di citazione purché lo stesso venga notificato al condominio nel termine indicato dal terzo comma dell'art. 1137 cod. civ., dalla adozione o comunicazione della delibera, restando in potere dello amministratore del condominio, in tale caso, chiedere l'abbreviazione del termine a comparire di cui all'art. 163 cod. proc. civ. nel caso in cui sia stato fissato un termine eccessivo. (V 1716/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)