Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 31 del 1979
Massime (1)
Massima n. 16206
- Impiego pubblico
- Benefici combattentistici
- Spettanza
- Esclusione dei dipendenti di imprese private
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Benefici combattentistici), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento civile vertente tra Saviozzi Tarcisio ed altri e la S.p.a. Whitehead Motofides ed altro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 19 aprile 1978.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Pisa - con ordinanza 21 aprile 1976, pervenuta a questa Corte il 18 novembre 1977 - ha proposto, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 24 maggio 1970, n. 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) nella parte in cui esclude i dipendenti di imprese private, ex combattenti, dai benefici previsti per i dipendenti di enti pubblici.
punto 2
Considerato che questione identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 15 luglio 1976, n. 194 e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 24 maggio 1970, n. 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) proposta dal pretore di Pisa, con ordinanza 21 aprile 1976, in riferimento agli articoli 3 e 52 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHEEE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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