Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 19/06/1972 (Rv. 358981 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - DEFINITIVITA - AZIONE GIUDIZIARIA - OGGETTO - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - DEFINITIVITA - AZIONE GIUDIZIARIA - OGGETTO - LIMITI.*
La pronunzia della commissione tributaria, una volta divenuta definitiva, si pone come atto modificativo e sostitutivo del giudizio espresso dall'ente impositore in ordine alla sussistenza o al modo di essere del rapporto tributario su cui si controverte; con la logica conseguenza che, ove venga successivamente adito il giudice ordinario, la situazione fiscale da assumere come 'punto di partenzĂ non e piu quella figurante nell'atto con il quale e stato inizialmente instaurato il rapporto tributario, ma e quella risultante dalla suddetta pronuncia, con tutti gli effetti che ne derivano. (nella specie e stato ritenuto che, avendo la commissione tributaria per i Tributi locali, con decisione divenuta definitiva perche non impugnata dalle parti, escluso che un avviso di accertamento fosse operante nei confronti dell' ENEL, del quale aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva, non si potesse nuovamente porre in discussione, dinanzi al giudice ordinario, la questione della legitimatio ad causam dell'ente).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)