Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Testo in vigore al
Art. 10 Caccia controllata
1. Il territorio nazionale e' sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.
2. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.
Titolo IV. Specie cacciabili - controllo della fauna periodi di caccia
Art. 11 Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia
1. E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:
1) quaglia (Coturnix coturnix);
2) tortora (Streptopelia turtur);
3) calandro (Anthus campestris);
4) prispolone (Anthus trivialis);
5) merlo (Turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:
1) germano reale (Anas platyrhynchos);
2) folaga (Fulica atra);
3) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:
1) passero (Passer Italiae);
2) passera mattugia (Passer montanus);
3) passera oltremontana (Passer domesticus);
4) storno (Sturnus vulgaris);
5) porciglione (Rallus aquaticus);
6) alzavola (Anas crecca);
7) canapiglia (Anas strepera);
8) fischione (Anas penelope);
9) codone (Anas acuta);
10) marzaiola (Anas querquedula);
11) mestolone (Anas clypeata);
12) moriglione (Aythya ferina);
13) moretta (Aythya fuligula);
14) beccaccino (Capella gallinago);
15) colombaccio (Columba palumbus);
16) frullino (Lymocryptes minimus);
17) chiurlo (Numenius arquata);
18) pittima minore (Limosa lapponica);
19) pettegola (Tringa totanus);
20) donnola (Mustela nivalis);
21) volpe (Vulpes vulpes);
22) piviere (Charadrius apricarius);
23) combattente (Philonzaius pugnax);
4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
1) mammiferi:
2) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
3) lepre comune (Lepus europaeus);
4) lepre sarda (Lepus capensis);
5) lepre bianca (Lepus timidus);
6) camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra);
7) capriolo (Capreolus capreolus);
8) cervo (Cervus elaplius hippelaphus);
9) daino (Dama dama);
10) muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
11) uccelli:
12) pernice bianca (Lagopvs mutus);
13) fagiano di monte (Lyrurus tetrix);
14) gallo cedrone (Tetrao urogallus);
15) coturnice (Alectoris graeca);
16) pernice sarda (Alectoris barbara);
17) pernice rossa (Alectoris rufa);
18) starna (Perdix perdix);
19) fagiano (Phasianus colchicus);
20) fringuello (Fringilla coelebs);
21) pispola (Anthus pratensis);
22) peppola (Fringilla montifringilla);
23) frosone (Coccothraustes coccothraustes);
24) strillozzo (Emberiza calandra);
25) colino della virginia;
26) verdone (Chloris chloris);
27) fanello (Carduelis cannabina);
28) spioncello (Anthus spinoletta);
5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
1) beccaccia (Scolopax rusticola);
6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
1) cappellaccia (Galerida cristata);
2) tottavilla (Lullula arborea);
3) allodola (Alauda arvensis);
4) cesena (Turdus Pilaris);
5) tordo bottaccio (Turdus philomelos);
6) tordo sassello (Turdus iliacus);
7) taccola (Coloeus monedula);
8) corvo (Corvus frugilegus);
9) cornacchia nera (Corvus corone);
10) pavoncella (Vanellus vanellus);
7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:
1) cinghiale.
2. Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4.
Art. 12 Controllo della fauna
1. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
2. Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo II anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonche' nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.
3. Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 13 Introduzione di selvaggina dall'estero
1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purche' corrispondente alle specie gia' presenti sul territorio nazionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
2. E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 14 Calendario venatorio regionale
1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.
2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi e venerdi, nei quali l'esercizio della caccia e' in ogni caso sospeso.
3. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi e venerdi, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.
4. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non e' consentita la posta alla beccaccia.
5. Non e' altresi' consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Titolo V. Gestione del territorio - divieti
Art. 15 Gestione sociale del territorio
1. Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.
2. Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
3. Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.
4. Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.
Art. 16 Appostamenti fissi e temporanei
1. Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purche' siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Art. 17 Fondi chiusi - Terreni in attualita' di coltivazione
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.
2. I fondi chiusi esistenti o che si intendera' istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
4. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualita' di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.
5. Sui fondi indicati nel presente articolo e' concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.
Art. 18 Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale
1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
2. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
3. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attivita' di inanellamento.
4. Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
5. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto Istituto.
Art. 19 Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
1. Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
Art. 20 Altri divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile, dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche' dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che adottera' le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.
2. Le competenti autorita' territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Titolo VI. Licenza di caccia - esami
Art. 21 Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame
1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Detta licenza puo' essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame.
3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'.
Art. 22 Esami
1. Le regioni stabiliscono le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.
2. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
3. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneita' di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.
4. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potra' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Titolo VII. Tasse
Art. 23 Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia
1. Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Art. 24 Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sara' soggetta a rinnovo annuale e potra' essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento e' effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
2. Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.
3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.
Art. 25 Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo, il cui ammontare e' commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
b) il 43 per cento all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.2
Art. 26 Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e' costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.
Titolo VIII. Vigilanza venatoria e suoi compiti
Art. 27 Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e' affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
2. Detta vigilanza e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.
4. Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.
5. Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati e' vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
Art. 28 Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in: attitudine di caccia.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.
3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione della persona cui e' contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
5. Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorita' competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorita' territorialmente competente.
Titolo IX. Associazioni venatorie
Art. 29 Riconoscimento ed iscrizioni
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4.
4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
5. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
7. E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria.
Art. 30 Compiti delle associazioni venatorie riconosciute
1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;
d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
f) a proporre alle autorita' di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.