Sez. 5 - , Ordinanza n. 7765 del 09/04/2020 (Rv. 657549 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Irpef - Concordato biennale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 - Adesione - Conseguenze - Soglia di cui al comma 8 bis dell’art. 33 - Contenuto - Fondamento - Limiti al potere di accertamento del giudice - Estensione all’IRAP - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di accertamento dell'IRPEF, l'adesione al concordato fiscale biennale, ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, comporta che la soglia prevista dal comma 8 bis, al di sotto della quale sono preclusi i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riferita non al reddito già accertato, ma a quello accertabile, ossia a quello risultante dall'esercizio dei soli poteri di accertamento non inibiti dal precedente comma 8, esistendo tra le due disposizioni un rapporto di complementarietà e non di specialità, sicché spetta al giudice verificare se sussistano i presupposti di cui al comma 4 del citato art. 33 e se il risultato dell'attività di accertamento superi la soglia del cinquanta per cento del reddito dichiarato, doveri questi non riguardanti invece l'IRAP, esulando questa dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 4, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)