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Sez. 3, Sentenza n. 1577 del 28/04/1999 Cc. (dep. 28/05/1999) Rv. 213993 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Violazione della misura - Richiesta di aggravamento della misura proposta dal P.M. ex art. 276 c.p.p. - Rigetto da parte del tribunale del riesame - Esclusione - Valutazione della stessa ex art. 299 c.p.p. - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213993-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In ipotesi di violazione della misura degli arresti domiciliari, qualora il P.M. abbia richiesto l'aggravamento della misura in base al disposto dell' art. 276 cod. proc. pen., norma che prevede, invece, il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il Tribunale del riesame non può, puramente e semplicemente, rigettare la richiesta sul semplice rilievo dell'erroneo richiamo normativo; ma è tenuto a valutare se la violazione della misura, in aggiunta agli altri elementi eventualmente dedotti, abbiano o meno comportato un aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. (così correttamente qualificata la richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)