DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE)
Testo in vigore al
Capo III. Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi
Art. 4
1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
2.
Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990. 3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.
La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.
4.
Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.
A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
Art. 5
Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.
Art. 6
1. Ai fini del presente capitolo, per «opere europee» si intendono le opere seguenti:
a) le opere originarie di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti televisive di competenza della Repubblica federale di Germania, le opere originarie dei territori tedeschi nei quali non si applica la Legge Fondamentale, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,
b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,
c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c) sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con cui la Comunità concluderà accordi secondo le procedure definite nel trattato qualora siano realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi europei.
4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.
Art. 7
Gli Stati membri vigilano a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e l'emittente televisiva, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della Comunità; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva, tale termine è di un anno. Articolo 8
Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.
Art. 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive locali che non fanno parte di una rete nazionale.
Capo IV. Pubblicità televisiva e sponsorizzazione
Art. 10
1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.
3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità clandestina è vietata.
Art. 11
1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni - tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura - e non leda i diritti degli aventi diritto.
2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.
4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, in genere devono trascorrere almeno 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.
5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a 30 minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i paragrafi da 1 a 4.
Art. 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.
Art. 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco.
Art. 14
È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.
Art. 15
La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Art. 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
Art. 17
1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo 13 o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.
Art. 18
1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere portata al 20 % se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 %.
2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo di un'ora non deve superare il 20 %.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono superare un'ora al giorno.
Art. 19
Gli Stati membri possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione televisiva per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione siano fissati più rigorosamente di quanto previsto all'articolo 18, in modo da conciliare l'esigenza di pubblicità televisiva con gli interessi del pubblico, tenuto conto in particolare:
a) della fusione di informazione, di educazione, di cultura e di svago della televisione;
b) della salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei media.
Art. 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18, per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri.
Art. 21
Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.
Capo V. Tutela dei minori
Art. 22
Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi.
Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
Capo VI. Diritto di rettifica
Art. 23
1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. 2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.
5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.
Capo VII. Disposizioni finali
Art. 24
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.
Art. 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.