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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17294 del 19/08/2020 (Rv. 658893 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE | Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'impugnazione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658893-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)