Sez. U, Sentenza n. 7227 del 21/04/1995 Ud. (dep. 23/06/1995) Rv. 201380 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero | Diniego - Celebrazione del processo con il rito ordinario - Contestazioni d'accusa ex art. 517 cod. proc. pen. - Diniego riconosciuto ingiustificato all'esito del dibattimento - Illegittimità delle contestazioni - Esclusione.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero
Una volta che il processo sia stato celebrato con il rito ordinario, per essersi il pubblico ministero opposto alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, la circostanza che, all'esito del dibattimento, il diniego di consenso al rito speciale venga riconosciuto ingiustificato, se rende doverosa l'applicazione all'imputato della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., non toglie validità alle contestazioni d'accusa, in quanto non può comportare una sorta di conversione dell'iter procedimentale adottato in quello che si sarebbe dovuto, ad una visione retrospettiva, adottare, e non consente, quindi, di ritenere l'imputazione come cristallizzatasi all'udienza preliminare e insuscettibile di modificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)