Sez. U, Sentenza n. 3394 del 06/03/1992 Ud. (dep. 23/03/1992) Rv. 189520 - 01
Armi - In genere | Armi giocattolo sprovviste di tappo rosso - Semplice uso o porto - Reato - Sussistenza - Esclusione - Uso o porto rappresentanti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un diverso reato - Rilevanza penale - Sussistenza - Casistica.
Armi - In genere
Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art.628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, Cod. pen.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 cod. pen.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv Cod.Pen.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. Cod.pen.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 330 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 101, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1974 num. 694, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 342, Legge 21/02/1990 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)