Sez. L, Sentenza n. 21378 del 10/11/2004 (Rv. 579336 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Potere di licenziamento - Diretta attribuzione "ex lege" Conseguenze - Predisposizione e pubblicità della normativa disciplinare - Onere del datore di lavoro - Estensione alle sanzioni espulsive - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
A differenza che per le sanzioni disciplinari conservative, per le quali, a fronte di un potere disciplinare solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod. civ., sussiste, per il suo concreto esercizio, l'esigenza della predisposizione di una normativa secondaria d'integrazione e specificazione, con conseguente onere della pubblicità di quest'ultima, per le sanzioni espulsive non sussiste alcun onere in tal senso a carico del datore di lavoro, atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con il recesso, nella pattuizione collettiva, il potere di licenziamento è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)