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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)

Testo vigente

Art. 416 Trascrizione di atti relativi a navi perite

1. La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.

2. Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.

Art. 417 Trascrizione di atti scritti in lingua straniera

1. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.

2. Gli atti presentati all'estero all'autorita' consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.

3. Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorita' consolare, devono.

4. essere legalizzati.

Art. 418 Orario per la presentazione delle domande di pubblicita'

1. Le domande di pubblicita' sono ricevute durante l'orario normale d'ufficio.

Art. 419 Documenti comprovanti la nazionalita' dei nuovi proprietari

1. L'ufficio di iscrizione, nel procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del nuovo proprietario o, nel caso di societa', il certificato dal quale risulta se la societa' sia o meno iscritta nell'elenco di cui all'articolo 143 del codice.

2. Se il nuovo proprietario non e' cittadino italiano o la societa' non e' iscritta nell'elenco predetto, ne' risulta l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice, l'ufficio d'iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso.

Art. 420 Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione

1. Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.

Art. 421 Annotazione sull'atto di nazionalita'

1. Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.

Titolo III. Dell'esercizio della navigazione

Capo I. Dell'armatore e del raccomandatario

Art. 422 Rappresentante dell'armatore

1. La designazione di rappresentante, a norma dell'articolo 267 del codice, e' fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata.

2. Nelle stesse forme la designazione di rappresentante e' fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave.

3. Quando l'esercizio della nave e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della societa' venga stabilita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave, e' fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante e' compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo.

4. Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della societa', successivamente alla costituzione, e' trasferita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave.

5. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante e' fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della societa' di armamento.

6. Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della societa' di armamento non provvedono, nei casi indicati dall'articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della societa' di armamento.

Art. 423 Dichiarazione verbale di armatore

1. Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando e' fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice.

2. Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.

Art. 424 Registro delle raccomandazioni di navi

1. Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed e' tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.

2. A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.

3. Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.

Art. 425 Incaricati presso gli uffici di porto

1. Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.

2. Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

Capo II. Dell'armamento e del disarmo delle navi

Art. 426 Poteri del comandante di porto

1. Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:

  1. 1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;

  2. 2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilita' dei locali destinati all'equipaggio;

  3. 3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento.

2. Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave.

3. Il comandante dei porto ha facolta' di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 427 Formazione dell'equipaggio

1. Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.

Art. 428 Annotazione dei movimenti di sbarco

1. Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorita' marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.

Art. 429 Arruolamento di stranieri

1. Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.

2. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco puo' esigere che la validita' dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorita' dello Stato cui il marittimo appartiene.

Art. 430 Custodia di libretti di navigazione

1. I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorita' marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.

Art. 431 Navigazione oltre gli stretti

1. Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.

Art. 432 Imbarco di allievo ufficiale

1. Quando nella composizione dell'equipaggio e' previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualita', deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.

Art. 433 Medici, marconisti, commissari di bordo

1. Per imbarcare in qualita' di medico, di commissario di bordo o di marconista, e' richiesta un'autorizzazione dell'autorita' marittima mercantile.

2. L'autorizzazione a imbarcare in qualita' di medico di bordo e di marconista di bordo e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualita' di commissario di bordo e' subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.

Art. 434 Sottufficiali

1. Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista.

2. Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.

Art. 435 Poteri delle autorita' consolari

1. Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.

Art. 436 Registro tenuto dagli uffici consolari

1. In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.

2. In esso sono annotati:

  1. 1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;

  2. 2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.

3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.