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Sez. L, Ordinanza n. 27626 del 16/10/2025 (Rv. 676820-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'istanza - Momento rilevante - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676820-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Ai fini della rimessione in termini, il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.

Cod. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)