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Sez. 3, Sentenza n. 1744 del 19/05/1969 (Rv. 340772 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ECCEPIBILITA - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340772-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ECCEPIBILITA - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DESTINATARIO.*

La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle Disposizioni sulla regolare Costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (nella specie, l'attore aveva chiamato in giudizio due convenuti per l'adempimento di una obbligazione solidale, ed entrambi costoro erano rimasti contumaci in primo grado. Aveva proposto appello uno solo dei convenuti, il quale aveva dedotto la nullita della notifica dell'atto di citazione all'altro convenuto). (V. 4039-68, massima n. 337654 419-66, massima n. 320826 436-64)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)