diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013 (Rv. 628447 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione "pro quota" ai soci - Presunzione salvo prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628447-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)