Sez. 3, Sentenza n. 6974 del 11/04/2016 (Rv. 639334 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Certificato assicurativo - Validità dello stesso - Rilascio dopo il sinistro con fraudolenta retrodatazione - Imputabilità all'intermediario dell'assicuratore - Effetti - Inopponibilità della falsità al terzo danneggiato - Sussistenza - Conseguenze nei rapporti tra assicuratore, assicurato ed intermediario.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l'assicuratore - una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Legge 24/02/1990 num. 990 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)