Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18097 del 10/07/2018 (Rv. 649641 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento con metodo sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'impugnata decisione per aver ritenuto la documentazione bancaria prodotta in appello dal contribuente dimostrativa della mera disponibilità della linea di credito concessagli, dovendosi intendere, invece, la stessa sintomatica del suo utilizzo nei periodi in contestazione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)