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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23602 del 09/10/2017 (Rv. 646041 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile - Giudizio bifasico - Fase dell’“an debeatur” - Valutazione dell’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente - Necessità - Indici - Fase del “quantum debeatur” - Carattere eventuale - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646041-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di determinazione dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, e succ. modif., non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare, di per sé, l’attribuzione dell’assegno, ma la mancanza della ”indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente. Infatti, nella fase del giudizio concernente l’”an debeatur” (con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del “quantum debeatur”), il coniuge richiedente, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale “persona singola” a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli “indici” orientativi – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Alle condizioni reddituali dell’altro coniuge – unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi»), da valutare tutti «anche in rapporto alla durata del matrimonio» – può aversi riguardo solo nell’eventuale fase della quantificazione dell’assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell’”an debeatur” si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l’assegno. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto criterio di indipendenza e autosufficienza economica ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda sulla base del “mero divario tra le retribuzioni delle parti” e dell’inadeguatezza dello stipendio percepito dal coniuge richiedente “se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio”).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)