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Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 24/06/1967 (Rv. 328324 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - CONVERSIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328324-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - CONVERSIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza successivamente a quella che, per essere stata proposta per prima, viene definita principale, assumono natura di impugnazioni incidentali e, come tali, devono essere notificate nella Forma ed i termini prescritti per queste ultime, indipendentemente dalla posizione processuale della parte che le propone o di quelle contro cui sono dirette. Peraltro, e possibile la conversione in ricorso incidentale per Cassazione del ricorso autonomo, purche notificato e depositato nel termine prescritto per il ricorso incidentale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)