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Sez. L, Sentenza n. 2102 del 26/03/1983 (Rv. 426961 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA IL DATORE DI LAVORO ED UN GRUPPO DI SUOI DIPENDENTI - PRECEDENTE CONTROVERSIA TRA LO STESSO ED UN GRUPPO MENO AMPIO SULLE MEDESIME QUESTIONI - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - LIMITAZIONE CON RIGUARDO AI LAVORATORI AVENTI GIÀ LA QUALITÀ DI PARTE NEL PRIMO PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426961-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA IL DATORE DI LAVORO ED UN GRUPPO DI SUOI DIPENDENTI - PRECEDENTE CONTROVERSIA TRA LO STESSO ED UN GRUPPO MENO AMPIO SULLE MEDESIME QUESTIONI - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - LIMITAZIONE CON RIGUARDO AI LAVORATORI AVENTI GIÀ LA QUALITÀ DI PARTE NEL PRIMO PROCEDIMENTO.*

La situazione di litispendenza, rispetto a cause promosse davanti a giudici diversi, postula l'identità dei soggetti e della domanda, nei suoi elementi del "petitum" e della "causa petendi". Pertanto, nella controversia vertente fra il datore di lavoro ed un gruppo di suoi dipendenti, il quale sia più ampio rispetto a quello già in causa in altro procedimento precedentemente instauratosi nei confronti dello stesso datore di lavoro e sulle medesime questioni, la declaratoria di litispendenza deve essere limitata, previa separazione, alle cause riguardanti i lavoratori che abbiano già la qualità di parte nel primo procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)