Sez. L, Sentenza n. 2102 del 26/03/1983 (Rv. 426961 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA IL DATORE DI LAVORO ED UN GRUPPO DI SUOI DIPENDENTI - PRECEDENTE CONTROVERSIA TRA LO STESSO ED UN GRUPPO MENO AMPIO SULLE MEDESIME QUESTIONI - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - LIMITAZIONE CON RIGUARDO AI LAVORATORI AVENTI GIÀ LA QUALITÀ DI PARTE NEL PRIMO PROCEDIMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA IL DATORE DI LAVORO ED UN GRUPPO DI SUOI DIPENDENTI - PRECEDENTE CONTROVERSIA TRA LO STESSO ED UN GRUPPO MENO AMPIO SULLE MEDESIME QUESTIONI - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - LIMITAZIONE CON RIGUARDO AI LAVORATORI AVENTI GIÀ LA QUALITÀ DI PARTE NEL PRIMO PROCEDIMENTO.*
La situazione di litispendenza, rispetto a cause promosse davanti a giudici diversi, postula l'identità dei soggetti e della domanda, nei suoi elementi del "petitum" e della "causa petendi". Pertanto, nella controversia vertente fra il datore di lavoro ed un gruppo di suoi dipendenti, il quale sia più ampio rispetto a quello già in causa in altro procedimento precedentemente instauratosi nei confronti dello stesso datore di lavoro e sulle medesime questioni, la declaratoria di litispendenza deve essere limitata, previa separazione, alle cause riguardanti i lavoratori che abbiano già la qualità di parte nel primo procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)