Sez. 3, Ordinanza n. 20790 del 25/07/2024 (Rv. 671958-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA | Danno subito dallo studente durante una lezione di educazione fisica consistente nella simulazione di una fase del gioco del rugby - Riconducibilità ad attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA
Non è riconducibile ad un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. l'infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica nel corso della lezione di educazione fisica, durante la quale era stata simulata una fase del gioco del rugby, non trattandosi di una partita, bensì di esercizi di approccio a tale sport, dei quali vanno rilevati - conformemente alla ratio dell'art. 33, ult. comma (introdotto dalla l.cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell'avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.
Costituzione art. 33 com. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge Cost. 26/09/2023 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)