Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario
Testo in vigore al
Art. 39 Art. 2 della legge 4 giugno 1896
1. Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'istituto puo' chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.
Art. 40 Art. 21 della legge 22 febbraio 1885
1. Per riscuotere le annualita' l'Istituto ha facolta' di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.
Art. 41 Art. 34 della legge 17 luglio 1890
1. In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralita', l'Istituto, prima di ogni atto di esecuzione, potra', citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.
2. Il presidente provvedera' sulla domanda con ordinanze inappellabile e potra' abbreviare della meta' il termine per la citazione.
3. Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepira' le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applichera' in estinzione delle semestralita' maturate e che venissero a maturarsi e delle spese.
4. Il conto sara' reso di anno in anno e, trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria.
5. La immissione in possesso cessera' e sara' reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralita' arretrate e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.
Art. 42 Art. 33 della legge 17 luglio 1890 e art. 25 della legge 4 giugno 1896
1. In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del credito fondiario, il curatore e' tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformita' del disposto dall'art. 55.
2. Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli Istituti di credito fondiario.
Art. 43 Art. 10 della legge 4 giugno 1896
1. Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. Il precetto di pagamento e' notificato al domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'art. 20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sara' seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.
3. Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.
Art. 44 Art. 22 della legge 22 febbraio 1885
1. La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali e' argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile, non e' soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinera' la spedizione sulla semplice domanda dell'Istituto medesimo.
Art. 45 Art. 11 della legge 4 giugno 1896
1. Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede sulla istanza dell'Istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purche' la riconosca idonea.
2. Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.
3. Previa citazione dell'istituto, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralita' arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'art. 41.
4. Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.
5. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si rechera' sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione affinche' esso possa trovarsi presente.
Art. 46 Art. 9 della legge 4 giugno 1896
1. Il privilegio stabilito nell'art 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario anticipa per la conservazione dei beni.
2. Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se gia' fosse ordinata, qualora gl'immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.
3. In tal caso l'Istituto potra' procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto alla esecuzione mobiliare.
Art. 47 Art. 8 della legge 4 giugno 1896
1. Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.
Art. 48 Art. 12 della legge 4 giugno 1896
1. Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non e' unito alla istanza.
2. Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore.
3. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.
Art. 49 Art. 13 della legge 4 giugno l896
1. Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorita' giudiziaria ne ordini la sospensione.
2. L'Istituto puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia.
3. Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.
Art. 50 Art. 14 della legge 4 giugno 1893
1. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera' a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'Istituto e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.
Art. 51 Art. 15 della legge 4 giugno 1896
1. Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'Istituto avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facolta' di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni da essi ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.
2. Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali e' parola nell'ultimo capoverso dell'art. 12.
3. Quando l'Istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.
Art. 52 Art. 16 della legge 4 giugno 1906
1. Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.
2. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.
Art. 53 Art. 17 della legge 4 giugno 1906
1. La sentenza che autorizza la vendita e' sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame.
Art. 54 Art. 18 della legge 4 giugno 1896
1. Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.
Art. 55 Art. 23, lettera f, della legge 22 febbraio 1885
1. Il compratore degli immobili, nei 20 giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese.
In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatagli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.
2. Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovra' eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei 20 giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.
Art. 56 Art. 19 della legge 4 giugno 1896
1. Le disposizioni degli articoli 43, 45, 46, 48, 49, 50 e 51, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di eredito fondiario nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.
Art. 57 Art. 24 della legge 22 febbraio 1885
1. La procedura speciale stabilita con gli articoli precedenti e' applicabile anche contro i deliberatari dei beni gia' ipotecati al Credito fondiario.
2. L'acquirente di un immobile ipotecario al Credito fondiario, che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare, nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parta del prezzo che corrisponda al credito dell'Istituto.
Art. 58 Art. 25 della legge 22 febbraio 1885
1. I privilegi processuali e di altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto, anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri corpi morali.
Art. 59 Art. 21 della legge 4 giugno 1896
1. Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50.